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Statuto del Comune di Vignolo SCARICA LO STATUTO IN FORMATO PDF

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Vignolo è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali
dello Stato, della Regione e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali,
secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
Art. 3
Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei
cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il
completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il
raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione,
dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati
secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue
inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e
scambio con altre comunità locali, sia nazionali sia estere, nei limiti e nel rispetto degli accordi
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua e delle
tradizioni locali, delle risorse naturali e ambientali.
6. Il Comune promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata anche
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e sostiene la
realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona
anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato.
Art. 4
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione
e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi
6
sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio, ponendosi come agenzia di promozione di
iniziative culturali ed economiche.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a fornire
con chiarezza e cortesia tutte le informazioni richieste riguardanti la vita amministrativa del
Comune, provvedendo alle istanze degli interessati.
Art. 5
Sede e Albo Pretorio

1. La sede del Comune è sita in Via Roma n° 6. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del
Consiglio Comunale.
2. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al secondo comma, per particolari motivi, potranno
riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
4. All’esterno del palazzo comunale sono esposte permanentemente le bandiere dell’Europa,
dell’Italia e della Regione Piemonte.
5. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’Albo Pretorio
comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
Art. 6
Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalle frazioni, dalle borgate e dagli
agglomerati compresi nel territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per 8 chilometri quadrati ed è
confinante con il Comune di Cervasca a Nord, con il Comune di Cuneo a est, con il Comune di
Borgo San Dalmazzo a sud, con il Comune di Roccasparvera a ovest.
Art. 7
Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Vignolo” e con lo stemma concesso
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1983. Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con medesimo
D.P.R. 11/10/1983. Il gonfalone può uscire dalla Casa Comunale solo se accompagnato dal Sindaco
o da un suo delegato. La delega potrà essere concessa anche oralmente.
2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato
con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 8
Pari opportunità

1. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla pari opportunità tra uomini e donne.
a) garantisce il libero accesso degli uomini e delle donne a tutte le cariche ed a tutte le funzioni
della vita comunale;
b) assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
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c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti, uomini e donne, ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 9
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Coordinamento degli interventi
1. Il Comune in proprio o in collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, promuove
gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della
normativa regionale.
Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.


TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Giunta – Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico –
amministrativo del Comune e ne esercita il controllo.
Art. 12
Elezione – Composizione – Presidenza – Competenze

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
C.C., al quale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del
Consiglio. Il Presidente, quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, provvede alla
convocazione del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie di presidenza del Consiglio sono
esercitate dal Consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all’art. 40 del D. Lg.vo
18/08/2000 N. 267. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino
all’elezione del Presidente del Consiglio.
3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
8
4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a
nominare tre o più rappresentanti presso un singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle
minoranze.
5. Il Consiglio può invitare i propri rappresentanti a relazionare per iscritto od oralmente
sull’operato degli enti in cui sono stati nominati.
Art. 13
Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi
all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vicesindaco,
dallo stesso nominata.
5. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai
capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, tenendo conto delle risorse finanziarie necessarie ed evidenziando le priorità.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con
una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione
previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio triennale che nell’atto
deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata
motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre
di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio
previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 14
Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza
assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato,
rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per la convezione in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato;
b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:
- n° sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n° quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
c) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto
della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
d) prevedere per la validità delle delibere il voto a maggioranza semplice, salvi i casi previsti dalla
legge o dal presente statuto in cui sono richieste maggioranze particolari;
e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, agli interventi;
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare senza
giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
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consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15
giorni dalla notifica dell’avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è
notificata all’interessato entro 10 giorni.
Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale, e della relazione
revisionale e programmatica.
d) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
e) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due
giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale
urgenza.
Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano,
nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi
demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella
segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la
contemporanea affissione all’Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito
manifesto recante l’avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di
cui al precedente comma 2.
Art. 17
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette commissioni sono composte
solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno
disciplinate con apposito provvedimento consiliare.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio.
CAPO II
SINDACO E GIUNTA
Art. 18
Il Sindaco e le sue attribuzioni

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1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di
presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle
strutture esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità
all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.
6. Il Sindaco è il referente naturale di tutti i cittadini.
7. Ha la rappresentanza generale dell'Ente con facoltà di delega.
8. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
9. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli
assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
10. Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
11. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
12. Adotta ordinanze.
13. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.
14. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende pubbliche,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio.
15. Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
16. Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della
Giunta e la presiede.
17. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più
assessori o a consiglieri comunali. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per
iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 19
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte dal Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio
protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio,
divengono efficaci ed irrevocabili.
Art. 20
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito
o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni. La sostituzione opera anche nel caso in cui il Sindaco debba assumere
provvedimenti relativi alla sua persona o a parenti e affini fino al quarto grado.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede
l’assessore più anziano di età.
11
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, le
funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco o alla
nomina del Commissario.
Art. 21
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla
vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori di cui al primo comma devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 22
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, discendente o ascendente, parente ed affine fino al terzo grado con il Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la
condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità
di cui al comma precedente.
Art. 23
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro
assessori compreso il Vice Sindaco. La scelta del numero degli assessori è lasciata alla valutazione
del Sindaco che la può modificare in qualunque momento.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di
due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di
voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio comunale.
Art. 24
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e
che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi;
collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente
al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso.
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3. E’, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il
grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che comporti oneri di
natura finanziaria a valenza pluriennale.
Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli
assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel
rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo
e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti
dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con
richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in
forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.
Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione.
2. Il Sindaco, per gravi motivi o per venir meno del rapporto fiduciario, può revocare uno o più
assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra
causa, provvede il Sindaco, il quale ne riferisce, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 27
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza
computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco,
agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10
giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione
di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

13 - TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI GARANZIA

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 28
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politicoamministrativa,
economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione.
Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo
democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali
il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati.
3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza
di trattamento di tutte le organizzazioni, purché aperte, trasparenti e con ordinamento interno a base
democratica, il cui atto costitutivo e relativo statuto siano stati comunicati all'Amministrazione.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive
vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito
regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 29
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i
cittadini, singoli o associati, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme
dernocratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, compatibilmente cori
le proprie esigenze, di tutti i cittadini, singoli o associati, le sedi ed ogni altra struttura e spazio
idonei. Le condizioni e le modalità d'uso dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in
relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali
pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, anche per categorie:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e decisioni.
Art. 30
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi,
deliberano di consultare i cittadini, anche per categorie, nelle forme volta per volta ritenute più
idonee, su provvedimenti di loro interesse.
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2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta
da altri organismi.
Art. 31
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione singolarmente mediante
istanze e collettivamente mediante petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse
generale o per esporre necessità individuali o collettive.
2. L'istanza o la petizione è esaminata dall'organo o dal funzionario competente entro sessanta
giorni dalla presentazione e ad essa deve essere data una risposta entro i successivi 30 giorni.
3. Ciascun consigliere in qualunque momento lo richieda, ha diritto di avere un elenco aggiornato
delle istanze e delle petizioni presentate.
Art. 32
Proposte

1. Le proposte per l'adozione di atti amministrativi dovranno essere sottoscritte almeno da 150
elettori e sono inoltrate all'organo competente. La proposta è esaminata dall'organo o dal
funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione e su di essa ci si deve pronunciare
con provvedimento motivato.
2. In caso di rigetto la motivazione deve essere ampia ed esauriente.

CAPO II - REFERENDUM

Art. 33
Oggetto del referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva
competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
Art. 34
Iniziativa referendaria

1. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il venti per cento del corpo elettorale;
b) Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e
comunali.
Art. 35
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
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a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 36
Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti
validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo entro
sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

TITOLO IV - PATRIMONIO - FINANZA – CONTABILITA

Art. 37
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n.
127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali e le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro
gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 38
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con
l’art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
Il regolamento di cui al comma 2 disporrà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del
Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V - I SERVIZI

Art. 39
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal
Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme
previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia;
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b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di istituzione;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale,
costituite o partecipate dal Comune;
e) in concessione a terzi.
Art. 40
Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 41
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il
Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di soggettività
giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha
l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti
fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
Art. 42
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il
Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di
sola autonomia gestionale.
2. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne
determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 43
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
Pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni anche mediante
accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria.
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Art. 44
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di
speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono
essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione
specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il
Comune favorirà la stipulazione dì convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la
Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
Art. 46
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e
l'attuazione di opere, dì interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 47
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e
integrazioni.
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Art.48
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di
professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché
all’organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e
organizzativa.
Art. 49
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del
miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della
professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Sono applicati i contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla
base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 50
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire.


CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51
Segretario comunale – Direttore generale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari
comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la
gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono
disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle
norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
5. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai
sensi di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000.
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6. In relazione al combinato disposto dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è data facoltà
al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) dì cui all'art. 107,
comma 2 e 3, del citato D.Lgs. 267/2000.
Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le
norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale
dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo
dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali dì indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle
materie indicate dall'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la
legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione
funzionale.
Art. 53
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il
Sindaco fissa un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario
comunale o ad altro dipendente.
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
Entrata in vigore

1. Dopo l’esecutività della deliberazione il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, affisso all'albo pretorio dei Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo
pretorio dei comune.
Art. 55
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la
relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per
l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse
incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.